CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
Quando un cittadino ritiene che lo Stato
abbia violato uno degli obblighi assunti con la sottoscrizione della
Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dellUomo
, può fare ricorso alla Corte europea dei Diritti dellUomo.
La Corte europea dei Diritti dellUomo è un organismo di giustizia internazionale al quale si possono proporre ricorsi contro lo Stato che viola i diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellUomo (nonché dai Protocolli N. 1, 4, 6 e 7), ratificata da 40 Paesi, tra cui lItalia.
La prima operazione da eseguire è quella di inviare una lettera (preferibilmente raccomandata a.r.), indicando le violazioni che si intendono denunciare, a questo indirizzo:
Corte Europea dei Diritti dellUomo
Consiglio dEuropa
F-67075 Strasbourg Cedex Francia
La lettera può essere redatta personalmente dal cittadino, senza seguire particolari formalità e senza lassistenza dellavvocato (anche se appare opportuna la consultazione con un legale).
Nella lettera deve essere esposto brevemente l'oggetto delle doglianze, precisando quali siano i diritti garantiti dalla Convenzione violati dallo Stato. Inoltre, è necessario che il cittadino riporti le decisioni adottate a Suo danno dalla pubblica autorità, precisando per ognuna di queste la data e l'autorità che le ha emesse e fornendo cenni sommari sul loro contenuto (nel caso in cui si voglia trasmettere la documentazione, è consigliabile allegare copie degli atti e non gli originali, dato che i documenti inviati non vengono restituiti).
La Corte, nel rispondere al cittadino, trasmette anche un formulario del ricorso da redigere e da spedire in triplice copia entro sei settimane dal ricevimento della comunicazione (anche se -di solito- vengono accettati anche i ricorsi presentati successivamente alla scadenza del termine).
Ben più importante è il termine indicato dallart. 35 della Convenzione, che ammette il ricorso alla Corte europea solo dopo che siano state esaurite le forme di ricorso nazionali e, comunque, entro e non oltre sei mesi dal giorno della decisione definitiva assunta dallautorità nazionale.
Si deve precisare che, in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte, quando si presenta un ricorso alla Corte di Strasburgo per denunciare leccessiva durata della procedura ai sensi dellart. 6 Conv. non trova applicazione liter indicato dall'art. 35, che stabilisce che la Corte può essere adita solo: "dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne" ed "entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva".
Inoltre, i giudici di Strasburgo, nellevidenziare come nel sistema processuale italiano non esista alcun rimedio contro l'eccessiva durata del processo davanti al Giudice Nazionale, ha stabilito che sarebbe assurdo se il cittadino dovesse attendere che la causa fosse decisa in maniera definitiva prima di poter presentare il ricorso per la violazione del principio del termine ragionevole.
Ai sensi dello stesso art. 35, la Corte rigetta le domande anonime, quelle precedentemente esaminate o sottoposta ad unaltra istanza internazionale di inchiesta o di regolamentazione e quelle domande che non contengono fatti nuovi rispetto alle istanze già proposte. Allo stesso modo, la Corte dichiara irricevibile ogni domanda che non sia compatibile con la Convenzione o appaia manifestamente infondata.
Anche se le lingue ufficiali della Corte sono linglese ed il francese, il ricorso può essere redatto in una delle lingue ufficiali dei Paesi contraenti (quindi, anche in italiano); una volta che la Corte dichiara ricevibile il ricorso, invece, luso esclusivo del francese e dellinglese diviene obbligatorio, a meno che il ricorrente venga autorizzato ad utilizzare la lingua in cui è stato formulato il ricorso.
Ai sensi dellart. 34 della Convenzione, i ricorsi individuali alla Corte di Giustizia possono essere presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppi di privati che ritenga di essere vittima di una violazione da parte dello Stato di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi protocolli. Lo stesso art. 34 stabilisce che le Alte Parti contraenti (vale a dire gli Stati firmatari) si impegnano a non ostacolare in alcun modo lesercizio effettivo del diritto per cui si decide di adire la Corte europea.
I diritti riconosciuti dalla Convenzione quali beni preminenti dellUomo sono sintetizzati attraverso lelenco contenuto dal Titolo I della Convenzione (qui riportati a semplice titolo esemplificativo): il diritto alla vita, il divieto di tortura, il divieto di schiavitù e dei lavori forzati, il diritto alla libertà e alla sicurezza; il diritto ad un equo processo, il principio del nullum crimen sine lege, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, le libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione, il diritto di sposarsi, il diritto ad un ricorso effettivo davanti ad unistanza nazionale, il divieto di discriminazione, il divieto di abuso dei diritti.
Tratto da http://www.diritto.it/articoli/europa/Guida/giudiz...